Descrizione
Il D.P.R n. 246/1993, diventato Regolamento di attuazione, richiede che tutti i prodotti commercializzati in ambito CE abbiano obbligatoriamente la marcatura CE entro un periodo stabilito: il D.P.R, infatti, all’Art.11, chiarisce che i prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine fissato, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.
Come si ottiene
Il produttore deve predisporre e mantenere un “Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC)”, basato su una serie di prove di caratterizzazione (ITT – Initial Type Test). Tali prove sono richiamate nell’Appendice ZA delle norme armonizzate che definisce i requisiti minimi da determinare per dimostrare la conformità alla norma di riferimento. Per sistemi di attestazione (2, 2+ e 4) il produttore può scegliere se effettuare presso un laboratorio interno all’azienda le prove richieste o se demandare tutte o parte delle prove a strutture esterne.
Nell’etichetta da apporre sul prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- marcatura di conformità CE, consistente nel simbolo “CE”;
- eventuale numero di identificazione dell’ Organismo Notificato (escluso il sistema 4);
- nome o marchio identificativo e indirizzo del produttore;
- ultime due cifre dell’anno in cui è stata applicata la marcatura sul prodotto;
- eventuale numero del certificato CE (escluso il sistema 4);
- numero della norma armonizzata;
- descrizione del prodotto;
- informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche rilevanti.