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Certificazioni di qualità a 360°: Ok agli organismi stranieri anche non registrati da Accredia

  • Categoria dell'articolo:Qualità

Le certificazioni di qualità servono a garantire l’affidabilità di una organizzazione secondo standard di riferimento.

L’articolo 95 comma 6 del codice dei contratti permette infatti alle amministrazioni di far rientrare tra i criteri di valutazione anche la qualità che attesti un adeguato standard in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ambientale, che in ogni caso rappresentano interessi generali.

Quanto alla provenienza delle certificazioni, l’articolo 87 del codice dei contratti stabilisce che le stazioni appaltanti si riferiscano a sistemi di qualità fondati su norme Europee o Internazionali, certificati anche da organismi accreditati anche ai sensi del regolamento (CE) 765/2008. Pertanto, se una certificazione sia stata ottenuta da un soggetto che opera in un paese con il quale esistono rapporti di reciproco riconoscimento, questa è pienamente valida, e non può comportare l’esclusione da una gara. 

E’ questo il principio stabilito da Consiglio di stato V sezione con la sentenza n. 5513/2021: la questione riguardava la seconda classificata nell’ambito di un appalto per il servizio di vigilanza armata e servizi accessori la quale lamentava che la prima classificata avesse prodotto, in sede di offerta, certificazioni non valutabili in quanto erano state rilasciate da enti non accreditati, e in ogni caso estranee e non pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto.

L’azienda concorrente contestava l’allegazione di una certificazione riguardante “salute e sicurezza sul lavoro” e una “ambientale”; la prima proveniva da un ente di diritto ceco mentre la seconda da ente svizzero. Entrambi non risultavano essere accreditati poichè non registrati presso Accredia (ente italiano di accreditamento).

Il consiglio di stato ha rigettato il ricorso, anche in considerazione del fatto che l’art 87 del Codice dei contratti consente l’applicazione del c.d. principio di equivalenza, con il quale, i concorrenti possono provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta.

In conclusione il Consiglio di stato ha dato grande rilevanza a quanto prodotto dalla prima classificata in quanto l’ente ceco e quello svizzero risultavano comunque accreditati presso organismi nazionali o internazionali, così come la Repubblica Ceca e la Svizzera sono firmatarie di accordi multilaterali ai sensi del Regolamento 765/2008.

Fonte ItaliaOggi