
Certificazioni di qualità a 360°: Ok agli organismi stranieri anche non registrati da Accredia
L’articolo 87 del codice dei contratti stabilisce che le stazioni appaltanti si riferiscano a sistemi di qualità fondati su norme Europee o Internazionali, certificati anche da organismi accreditati anche ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.
Una certificazione ottenuta da un soggetto che opera in un paese con il quale esistono rapporti di reciproco riconoscimento, è pienamente valida, e non può comportare l’esclusione da una gara.













